Animali esotici, il Parlamentino lidense approva un documento per sollecitarne la denuncia
E’ sempre più sentito infatti il senso di responsabilità collettivo verso i temi ambientali. Uno di questi è il superamento di quella bramosia di possedere e detenere animali provenienti da altre zone della terra stante la presa d’atto dei danni che questi animali possono arrecare se poi proliferassero dalle nostre parti. E’ di questi giorni ad esempio l’allarme suscitato da una foto scattata nel Parco Fluviale del Taro, di un gambero rosso della Louisiana, un piccolo crostaceo d’acqua dolce, dalla lunghezza massima di 15-20 cm considerato "gambero killer" a testimonianze delle gravi conseguenze che può provocare l’introduzioni di specie alloctone negli ecosistemi e habitat. Riporta un sito specialistico sui parchi nazionali:
“In Italia questa specie è stata introdotta a partire dal 1989 in Toscana vicino al Lago di Massaciuccoli, per un tentativo di commercializzazione. Sfuggito al controllo degli allevamenti di chi lo aveva importato, la specie ha colonizzato quasi tutta l'Italia, grazie alla sua capacità di spostarsi fuori dall'acqua anche per diversi chilometri. Vive in diversi ambienti, è molto adattabile ed è può occupare tutte le zone d'acqua dolce, compresi canali, fossi di drenaggio, laghi, stagni, paludi e varie zone umide a carattere stagionale. Non disdegna fiumi e torrenti, soprattutto con acque correnti lente. L'Unione Europea lo ha classificato tra le 50 specie esotiche invasive che minacciano la nostra biodiversità”.
Il pericolo è talmente reale che dal 1 gennaio 2015 è in vigore nei paesi dell’Unione Europea un apposito Regolamento 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, norma poi recepita a livello nazionale con il D.Lgs. n.230 2018 con disposizioni atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall’introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all’interno dell’Unione europea, nonché a ridurre al minimo e mitigare l’impatto che queste specie possono avere per la salute umana o l’economia.
In dettaglio gli articoli 18-23 del citato D.Lgs. stabiliscono misure di rilevamento precoce e di eradicazione rapida o per le specie già ampiamente diffuse le misure di gestione finalizzate a contenerne gli impatti, misure che devono essere proporzionate all'impatto sull'ambiente e risparmiare il dolore, l’angoscia e la sofferenza degli animali evitabili durante il processo di eradicazione.
Tra le specie di flora e di fauna elencate nel D.lgs. (vedi link) rientrano alcune che hanno dominato per decenni il mercato degli animali da compagnia quali, lo scoiattolo grigio nordamericano, diverse specie di gamberi, la rana toro e, soprattutto, la testuggine palustre americana Trachemys scripta (vedi foto), con le sue varie sottospecie (orecchie rosse e orecchie gialle); La norma obbliga i soggetti detentori di questi animali a farne denunzia entro il 31 agosto 2019. Dovranno farlo per tempo oltre che i privati anche gli enti pubblici che hanno nei propri territori comunali laghetti, fontane e giardini nei quali sono presenti specie di flora e di fauna elencate nel D.lgs. in virtù anche del fatto di presenze risultato della liberazione (o posa a dimora in caso di piante da eradicare) illegale fatta da ignoti
E’ importante mettersi in regola perché non farlo comporta pesanti sanzioni, inoltre nel caso poi in cui denunciante e impossibilitato a continuare a detenere l’animale il D.lgs. prevede che la possibilità di affido, a strutture pubbliche o private autorizzate, individuate dalle Regioni (vedi art. 27, comma 5, D.Lgs. n. 230/2017). Con la risoluzione approvata oggi si danno disposizioni affinché si provveda tramite il sito municipale a dare ampia comunicazione dell’obbligo di denuncia entro il 31 agosto 2019, della detenzione di animali esotici detenute come animali da compagnia individuati come specie invasive.
Nel documento si chiede inoltre di verificare della presenza nella regione Lazio di strutture pubbliche o private autorizzate, ai sensi art. 27, comma 5, D.Lgs. n. 230/2017, all’accoglienza di animali esotici per i casi in cui i possessori denuncianti non intendano più detenere l’animale e, in caso di mancanza di dette strutture, sollecitare la Regione Lazio ad adeguarsi a quanto previsto per la creazione degli stessi.
Cosi in una nota il gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle del Municipio Roma X.
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