Fiumicino, sarà applicata da gennaio 2013 l’imposta sul rumore aereo
Fiumicino – E’ ormai dal 2009 che il comune di Fiumicino, attraverso il capogruppo PdL Massimiliano Graux, si batte per l’applicazione della “fantomatica” tassa sul rumore aereo. Una tassa che dovrebbe risarcire tutti quei comuni e quelle province nei quali si trovano degli aeroporti. A versare un’imposta dovrebbero essere le aviolinee civili che utilizzano gli scali. In questo caso il Leonardo da Vinci. Conosciuta con l’acronimo di Iresa, imposta regionale emissioni sonore aeromobili civili, la legge n. 342 del 21/11/2000 fu approvata dodici anni fa.
In questi anni il consigliere della maggioranza ha presentato e fatto votare una mozione per cercare di sensibilizzare sull’argomento gli enti interessati. “Ma gli interessi hanno sempre vinto, anche se oggi un grande passo in avanti è stato fatto”, dichiara Graux.
“La Corte dei conti sblocca come procedure mai avvenute da enti preposti come ministero e regione dando lo strumento attuativo, conferenza tra ministero e regione da gennaio 2013: le compagnie tremano”, spiega.
Dal prossimo mese di gennaio, pertanto, l'imposta sarà applicata a carico delle aviolinee che effettuano decolli e atterraggi a Fiumicino, in quanto in ambito regionale. Le somme dovute saranno calcolate per tonnellate in base ai decolli e agli atterraggi effettuati nel trimestre negli aeroporti civili. Nelle casse del comune dovrebbe quindi convergere qualche milione di euro. L'imposta ha il suo fondamento nella necessità di ridurre la produzione delle emissioni sonore nelle aree limitrofe agli scali aeroportuali.
L'Iresa fu istituita a decorrere dal 2001 ed è un tributo di scopo che ha come principale obiettivo la riduzione dell'inquinamento acustico nelle zone circostanti gli scali. Il ricavato dell’Iresa è destinato al completamento dei sistemi di monitoraggio capillare del rumore e disinquinamento acustico, al miglioramento generale della vivibilità dei territori coinvolti dalle attività aeroportuali e all'eventuale indennizzo dei residenti. E’ dovuta a ogni regione o provincia autonoma per ogni decollo ed atterraggio dell'aeromobile civile negli aeroporti civili.
Secondo l'Istat un'imposta è definita “ambientale” quando la sua base impositiva è costituita da una grandezza fisica che esercita sull'ambiente un impatto negativo provato e specifico. L'approccio adottato dall'Istat è stato elaborato sulla base delle linee guida internazionali che consentono di predisporre statistiche sulle imposte ambientali. Nel contempo l'approccio considera la guida metodologica dell'Eurostat per la compilazione del conto satellite della spesa per la protezione dell'ambiente Epea (environmental protection expenditure account).
Tornando all’intervento della Corte dei conti, la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello stato, Collegi I e II, della Corte dei Conti il 9 luglio 2012 (delibera n.7/2012/G del 9 luglio 2012) ha deliberato l’indagine: “Mancata emanazione delle modalità applicative dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aerei” per conoscere quali ragioni hanno impedito l’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, istituita dalla legge 21 novembre 2000, n. 342.
La legge ha sostituito le precedenti misure impositive in materia e il d. lgs. 6 maggio 2011, n. 68, ha trasformato in tributo regionale a decorrere dal 1 gennaio 2013. Il ricavato dell’imposta è destinato “prioritariamente” al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico ed al disinquinamento acustico ed all’eventuale indennizzo di popolazioni residenti intorno agli aeroporti.
Le regioni e le province autonome, alcune delle quali hanno legiferato in materia, hanno informato di non aver potuto dare concreta attuazione al tributo in assenza delle disposizioni applicative del ministero, disposizioni delle quali quest’ultimo ha comunicato di aver sempre sostenuto la non necessarietà.
La sezione, osservato che le disposizioni della cui inattuazione si tratta sono dettate a tutela del diritto alla salute e dell’ambiente, ha raccomandato una adeguata composizione degli interessi attraverso una coordinazione di iniziative ed una leale collaborazione tra le istituzioni interessate, prospettando l’opportunità che le prescrizioni di carattere generale siano coordinate e concordate in sede di Conferenza unificata.
“Questo è un contributo che non poteva esser fermato ancora a lungo ed oggi, grazie alla Corte dei conti, si torna a parlare dell'Iresa”, spiega soddisfatto l’esponente politico.
In una conferenza unificata regione-stato-comuni si potrà portare a termine e quindi da gennaio 2013 i comuni potranno incassare per sé milioni di euro da rinvestire su strade e infrastrutture a difesa del rumore aeroportuale e dei disagi ad esso connesso.
L’art. 90 della legge nazionale su l’Iresa recita che “la ripartizione del gettito d’imposta viene effettuata all’interno da ciascuna regione ed elaborato sui dati rilevati dai sistemi di monitoraggio acustico realizzati in conformità del Decreto del ministro dell’ambiente del 20 maggio 1999 pubblicato sulla G.U. n.225 del 24/09/1999”.
“La mancata applicazione della tassa è un palese danno all’erario”, aveva sostenuto Massimiliano Graux nella mozione che fu votata all’unanimità in consiglio comunale. Ed ora la Corte dei Conti dà ragione a Fiumicino. “Un passo importante in un momento difficile”, conclude Graux.
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