L'omicidio stradale diventa reato: le novità della legge
MATTEO RENZI – Soddisfatto il premier Matteo Renzi che su Twitter ha scritto: “Per Lorenzo, per Gabriele, per le vittime della strada. Per le loro famiglie. L'omicidio stradale è legge #finalmente. È stata dura ma questa legge è realtà”.
LE NUOVE REGOLE - Con le nuove regole l'omicidio stradale diventa un reato a sé, con un inasprimento delle pene, graduato su tre diverse situazioni.
LE PENE - Resta confermata la pena già prevista attualmente (da 2 a 7 anni) quando cioè la morte sia stata causata violando il codice della strada ma la sanzione penale sale notevolmente negli altri casi. Con le nuove misure, infatti, chi provoca la morte di una persona guidando in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, rischia da 8 a 12 anni di carcere. Punito invece con la reclusione da 5 a 10 anni l’automobilista il cui tasso alcolemico superi 0,8 g/l o che abbia causato l'incidente per condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio). La pena può infine aumentare se a morire è più di una persona: in questo caso il colpevole rischia fino a 18 anni di carcere.
LESIONI STRADALI — Tra le altre novità del disegno di legge approvato alla Camera c’è un aumento delle pene se chi guida è ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se invece il colpevole ha un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l o se l'incidente è causato da manovre pericolose la reclusione sarà da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.
AUTISTI DI MEZZI PESANTI — L'ipotesi più grave di omicidio stradale (e di lesioni) si applica ai camionisti e agli autisti di autobus anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l.
FUGA DEL CONDUCENTE — Se il conducente scappa dopo l'incidente scatta l'aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l'omicidio e a 3 anni per le lesioni. Altre aggravanti sono previste se vi è la morte o lesioni di più persone oppure se si è alla guida senza patente o senza assicurazione. La pena è invece diminuita fino alla metà quando l'incidente è avvenuto anche per colpa della vittima.
REVOCA DELLA PATENTE — In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sarà conseguibile soltanto dopo 15 anni (omicidio) o dopo 5 anni (lesioni). Questo termine aumenta però nelle situazioni più gravi: se il conducente è fuggito dopo l'omicidio stradale, per esempio, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.
RADDOPPIO DELLA PRESCRIZIONE — Per il nuovo reato di omicidio stradale sono previsti il raddoppio dei termini di prescrizione e l'arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave (bevuta `pesante´ e droga). Negli altri casi l'arresto è facoltativo. Il pm, inoltre, potrà chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari.
PERIZIE COATTIVE — Il giudice può ordinare anche d'ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare il dna. Nei casi urgenti, se un ritardo può pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo può essere disposto anche dal pm.
DIMINUIZIONE DELLA PENA – La pena può essere ridotta quando l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole: la pena è allora diminuita fino alla metà.
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