Ostia – A Ostia entrerà in vigore lunedì 15 giugno, fino al 31 ottobre, il provvedimento del Campidoglio che regolamenta la somministrazione e il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche.


Nel Decimo queste le aree: via Litoranea sino al confine comunale; lungomare: tratto da via del Lido di Castel Fusano al Porto Turistico e vie adiacenti; Piazza Anco Marzio, Piazzale dei Ravennati e Ponti le, Piazza Scipione Africano, via Lucio Lepidio, via dei Remi, Piazza Santa Monica, Piazza delle Repubbliche Marinare, via dei Velieri, via dei Traghetti, via delle Gondole, via delle Sirene, viale delle Repubbliche Marinare, area Stazione, Lido Centro e strade adiacenti, Piazzale Vega, via Carlo Bosio, via dell'Appagliatore, via delle Azzorre, Piazza Sagona, Piazza Tor San Michele, via Angelo Olivieri, viale del Lido, piazza Eschilo, largo Esopo, via Cristoforo Colombo: tratto tra via E. Wolf Ferrari e via Pietro Romani (Parchi della Colombo), via dei Romagnoli (presso Cineland), piazzale Cristoforo Colombo.



Oltre al X municipio, saranno interessate dall’ordinanza limiti le zone di Castro Pretorio, Esquilino, stazione Termini, Isola Tiberina, banchine del Tevere, Campo de’ Fiori, piazza Navona, Monti, Celio, Trastevere, Testaccio, Prati, Montesacro, San Lorenzo, stazione Tiburtina, piazza Bologna, Pigneto, Marranella, Torpignattara, Ostiense e Ponte Milvio.



L’ordinanza, nelle zone individuate e per tutti i giorni della settimana, stabilisce il divieto, dalle ore 24 alle ore 7, di consumare bevande alcoliche e superalcoliche nelle strade pubbliche o aperte al transito pubblico. Dalle ore 22 alle ore 7 è vietato il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori in vetro nelle strade pubbliche o aperte al transito pubblico. Sempre dalle ore 22 alle ore 7 è fatto divieto anche di vendere bevande alcoliche e superalcoliche per asporto, sia attraverso distributori automatici che in tutte le attività di vendita di alimenti e bevande. Dalle ore 2 alle ore 7 non sarà più possibile somministrare bevande alcoliche e superalcoliche. Il mancato rispetto dell’ordinanza prevede sanzioni di 280 euro per gli esercenti e di 150 euro per i consumatori. La Polizia Locale di Roma Capitale e l’Ama supervisioneranno il rispetto del provvedimento e garantiranno il pieno decoro delle zone maggiormente interessate dalla movida.



"Abbiamo condotto un ottimo lavoro di squadra con i Municipi, la Polizia Locale, le associazioni di categoria e i comitati di quartiere - dichiara l'assessore alla Roma Produttiva e Città Metropolitana Marta Leonori - avviando contatti diretti anche con la Prefettura, per individuare le aree maggiormente interessate dal fenomeno, preoccupandoci di disincentivare la ‘migrazione’ da un quartiere all’altro o alla strada limitrofa in cui non è in vigore il divieto. L’auspicio è che con il nuovo regolamento di Polizia Urbana non sia più necessario far ricorso a misure straordinarie. Il nostro interesse è quello di assicurare ai cittadini e ai turisti di poter vivere le notti romane senza andare incontro a situazioni spiacevoli o pericolose per colpa dell’abuso di alcol e di garantire maggior decoro e sicurezza ai nostri quartieri. Anche quest’anno abbiamo realizzato una locandina che riassume prescrizioni e luoghi interessati. Le locandine saranno distribuite ai Municipi e agli esercizi commerciali, molti dei quali hanno già dato la loro disponibilità ad affiggerla”. Le locandine, che saranno stampate e distribuite da Roma Capitale, riporteranno in italiano e in inglese gli avvisi con le fasce orarie, sotto elencate, e le aree interessate.



LA TABELLA

Dalle ore 24:00 alle ore 07:00, è vietato il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito; Dalle 22.00 alle ore 07.00, è vietato il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori in vetro nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito; Dalle 22.00 alle ore 07.00 è vietata la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da parte di chiunque risulti, a vario titolo ed in forme diverse, autorizzato e/o legittimato alla vendita al dettaglio, per asporto, nonché attraverso distributori automatici; il presente divieto si applica anche alla vendita effettuata presso attività di somministrazione di alimenti e bevande; Dalle ore 02:00 alle ore 07.00, è vietata la somministrazione bevande alcoliche e superalcoliche, da parte di chiunque risulti, a vario titolo ed in forme diverse, autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande, anche nelle aree esterne attrezzate di pertinenza del locale, o attraverso distributori automatici ed in circoli privati.